Polizza assicurativa protezione danni da terremoto o alluvioni

Terremoti e alluvioni colpiscono periodicamente il nostro territorio costringendo un numero sempre più elevato di persone ad abbandonare le proprie case irreparabilmente danneggiate.

In queste situazioni, dove queste calamità sembrano intensificarsi di anno in anno, lo Stato e la sua macchina burocratica faticano a garantire il rimborso danni impiegando troppo tempo, il rischio di trovarsi senza una dimora quindi diventa potenzialmente alto.

Fonte Pixabay

Per ottenere indennizzi sicuri e in tempi brevi la soluzione ideale potrebbe essere ricorrere alla polizza assicurativa protezione danni da terremoti e alluvioni nota anche come Polizza calamità naturali. Prima esaminare i dettagli ti lascio i numeri che testimoniano l’entità del problema.

Terremoti e alluvioni, i numeri 

A causa della sua conformazione geografica, situata nella zona di convergenza tra zolla euroasiatica e la zolla africana, l’Italia è uno dei maggiori paesi europei a rischio sismico. Dal Catalogo parametrico dei terremoti italiani versione 2004, emerge che in 2500 anni il Belpaese è stato colpito da 30.000 terremoti di media e forte intensità con danni stimati intorno ai 35 miliardi di euro nell’arco di un quarantennio.

Le alluvioni invece rappresentano l’altra spina nel fianco della penisola italiana, secondo quanto riportato dall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, le regioni colpite sono 19 su 20 e nel 2014 sono più di 10.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

I danni coperti dalla garanzia 

Torniamo in argomento, la polizza assicurativa protezione terremoti e alluvioni può essere comprata singolarmente oppure come appendice alla Polizza per la casa. Ma quali danni copre e quando diventa operativa questo tipo di garanzia? Da ricordare: per l’ottenimento dell’indennizzo, il terremoto o l’alluvione deve essere attestato dall’autorità pubblica competente.

E’ necessaria una piccola premessa, è molto importante essere consapevoli di quali danni va a coprire la polizza, perché questa potrebbe coprire danni strutturali tali da rendere totalmente inagibile l’abitazione ma lasciare scoperti danni di minore entità: ovvero ai tramezzi, agli impianti a servizio del fabbricato, che non compromettono la solidità dell’edificio ma sono comunque diretta conseguenza della calamità naturale.

Quindi è consigliabile leggere attentamente tutti i passaggi previsti dal contratto in relazione al caso. Un altro punto importate da sottolineare è la sequenza degli eventi sismici così da valutare in che modo la polizza definisce i tempi del Sinistro terremoto.

In via generale, le scosse registrate nelle 72 ore successive al sisma sono considerate parte dello stesso terremoto quindi danno luogo ad un a “un solo Sinistro” (ovvero l’evento che rende operativa la polizza), è indispensabile infatti aspettare che il terremoto sia terminato per poter quantificare i danni.

 Bisogna fare attenzione anche al periodo di carenza della polizza, ovvero al periodo di tempo in cui questa non è ancora attiva. Di solito in situazioni di calamità naturali come terremoti o alluvioni le persone tendono a contrarre questa polizza proprio a catastrofe in corso cercando di correre ai ripari e senza tener presente che la copertura prevista dalla polizza ha inizio solo dal quindicesimo giorno successivo alla data di pagamento del premio.

Di conseguenza durante i primi 15 giorni, gli eventuali danni provocati alla casa da un terremoto non sarebbero rimborsabili. Vediamo ora nello specifico quali sono i danni che copre polizza assicurativa protezione danni da terremoti e alluvioni. Di solito sono assicurati danni materiali e diretti subiti dall’edificio a causa di:

  • terremoto (come definito anche nella sequenza sismica); 
  • formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche; 
  • fuoriuscita d’acqua dai bacini naturali o artificiali; 
E i danni che non sono coperti? Vediamo, ecco quali danni non prevedono indennizzi da parte dalla Polizza Calamità Naturali:

  • danni causati da un maremoto o uno tsunami (anche se originati da alluvione, inondazione o terremoto); danni causati da un’eruzione vulcanica; 
  • danni causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni (anche se originate da alluvione, Inondazione o terremoto); 
  • danni che si verificano in caso di guerra, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio; 
  • danni causati da sciacallaggio; 
  • danni ai fabbricati che non conformi alle Norme Antisismiche vigenti alla data di costruzione; 
Piccolo consiglio, in fase di stipula è bene specificare alla Compagnia assicurativa se l’edificio che si intende assicurare sia fabbricato in muratura o fabbricato antisismico. E le franchigie o scoperti a quanto ammontano? È importante evidenziare che il danno non viene rimborsato mai totalmente. Normalmente le franchigie per terremoti e alluvioni sono molto alte e si aggirano intorno ai 20.000,00 euro.

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