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Visualizzazione dei post da luglio, 2013

Quali sono i documenti base per emettere una fideiussione assicurativa ?

    Dopo aver avuto numerose richieste pubblichiamo un elenco di documenti necessario per richiedere l'emissione di una garanzia fideiussoria assicurativa.     L'elenco è solo indicativo , perché spesso le compagnie richiedono altri documenti aggiuntivi. ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER ESAME DEL RISCHIO  Visura Camerale aggiornata datata non più di 6 mesi dal quale risulti che non sono in corso procedure concorsuali a carico della società  Bilanci ufficiali relativi agli ultimi due esercizi con tutti gli allegati, e situazione patrimoniale aggiornata a data recente.  Unico della società anno precedente ed anno in corso con relative ricevute di presentazione  Documento di Identità e Codice fiscale del legale rappresentante  Modello Unico del legale rappresentante  Lettera   o Contratto di richiesta (con schema polizza) da parte del beneficiario della garanzia fideiussoria  Decreto o Bando  Documenti di identità e codici fiscali dei soci che

Chi può emettere Fideiussioni ?

         Le società sono autorizzate all'emissione di Fideiussioni  operano attraverso Leggi dello Stato italiano e con autorizzazione rilasciata dalla Banca D’Italia o IVASS e con determinate caratteristiche riferite al capitale sociale, al patrimonio ed al volume di affari.           La Nuova normativa Italiana sulle società finanzirie,  in applicazione alla normativa Europea sulle società finanziarie del 2010 non è ancora stata applicata in Italia.     Per ora gli Intermediari Finanziari vengono iscritti e pubblicati in appositi elenchi (106 e 107) tenuti dalla Banca D’Italia. Gli elenchi, sono visibili, tramite consultazione Internet, nel sito principale della Banca D’Italia,  www.bancaditalia.it  cliccando su Vigilanza, Albi ed Elenchi Vigilanza, Intermediari ed inserendo la ragione sociale dell’intermediario ricercato troverete le società iscritte nell’Elenco Speciale (107) .      Alla voce Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori, trover

Legge 2 agosto 2004, n. 210

Legge 2 agosto 2004, n. 210 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2004 ART. 1. (Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti d