QUALI SONO I SOGGETI CHE POSSONO RILASCIARE LE ATTESTAZIONI DI CAPACITA’ FINANZIARIA PER L’ISCRIZIONE O IL RINNOVO ALL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI ?




    La normativa che stabilisce inequivocabilmente chi siano i soggetti abilitati al rilascio  delle attestazioni di capacità finanziaria utili alla dimostrazione  dell’idoneità finanziaria è il Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 del Ministero dei Trasporti il quale prevede, all’art. 7, prevede che un autotrasportatore può dimostrare il Requisito di Idoneità finanziaria tramite:


1  Attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
2  Una fideiussione emessa da una banca, un assicurazione o un intermediario finanziario abilitato.
3  Tramite un assicurazione di responsabilità professionale. 





Quindi sembra chiaro, i soggetti che possono rilasciare le attestazioni di capacità finanziaria per dimostrare l’Idoneità finanziaria sono :

1.     Il Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Revisori
2.     La Banca
3.     Una compagnia di assicurazioni abilitata ad operare in Italia
4.     Un Intermediario finanziario ex art 107 abilitato al rilascio di fideiussioni


Ma la legge di stabilità n. 2679-bis-B, che apporta una modifica sostanziale sulla dimostrazione dell’idoneità finanziaria da parte di un Autotrasportatore, modifica anche i soggetti che possono rilasciare questo tipo di attestazione ?

La confusione nasce dal fatto che il comma 19 alla pagina 112 del Decreto di stabilità , nel secondo capoverso è scritto che dopo il terzo anno di attività l’autotrasportatore dimostra l’idoneità finanziaria tramite:
·      Attestazione rilasciata dal Revisore dei conti abilitato ( come nel Decreto Dirigenziale del 2011)
·      O tramite Attestazione rilasciata sotto forma di fideiussione assicurativa o bancaria
Il Decreto di Stabilità esclude la possibilità di dimostrare l’idoneità finanziaria tramite la polizza di RC professionale dal terzo anno di iscrizione all’albo degli autotrasportatori in poi, NON modifica i soggetti che possono rilasciare tali fideiussioni.

Già nel Decreto dirigenziale del 2011 all’art 7, LETTERA B,  recita: “Attestazione rilasciata da una o più Banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi fideiussione assicurativa o bancaria, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa”. 

Quindi la forma rimane la stessa ed è ripresa con le stesse parole nel Decreto di stabilità alla pagina 112, comma 19 , secondo capoverso.

Non ci sono dubbi, gli Intermediari finanziari ex art 107, abilitati al rilascio di fideiussioni, possono rilasciare la garanzia sotto forma di fideiussione come previsto, prima dal Decreto Dirigenziale del 2011 e poi, come confermato dalla Legge di Stabilità n. 2679 bis – B.




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