FIDEIUSSIONE PER GARANTIRE IL PUNTUALE PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO



    Siamo mandatari dell'unica Compagnia assicurativa che ha la fideiussione assicurativa per garantire il puntuale pagamento del canone.

PROTEZIONE AFFITTO LOCATORE


DESCRIZIONE:     è un prodotto che tutela il proprietario di casa nell’eventualità che l’inquilino non paghi regolarmente l’affitto.

A CHI SERVE ? :    al proprietario di un immobile che stipula un contratto di affitto ad uso abitativo. Il Contraente è il conduttore ( inquilino), il Beneficiario o Assicurato è il locatore ( proprietario di casa)

GARANZIE:            Il prodotto è composto da 2 polizze ,
1. TUTELA MOROSITA’:  corrisponde al padrone di casa un indennizzo, in un'unica soluzione , l’importo pari all’insoluto, figurante, fino alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità.”
La Compagnia assicurativa, quando paga l’indennizzo , procederà al recupero delle somme nei confronti del Contraente.
GARANTISCE 12 MENSILITA’

2. TUTELA LEGALE:   assicura la Protezione Legale occorrente al Locatore per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. E copre specificatamente:   - l’esercizio di DIFFIDA stragiudiziale del Conduttore, al pagamento dei canoni insoluti.  – l’esercizio di azione giudiziale di sfratto di morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile , nei confronti del Conduttore.

PREMIO E
DURATA:               la durata dipende dal contratto, minimo 1                                anno e massimo 6 anni.
Il Premio della tutela legale è di 50,00 Euro all’anno. 
Il Premio per la Tutela Morosità  è pari ad un tasso dell’1,60%  annuo al netto delle imposte. ( i premi vengono calcolati tramite un preventivatore)

REQUISITI DI           1.  Solo immobili ad uso abitativo
ASSICURABILITA’  2.  Si può stipulare solo all’inizio o al                                                  rinnovo del contratto di affitto
 3.  L’istruttoria della pratica prevede la capacità patrimoniale del                                       contraente, l’assenza di protesti o pregiudizievoli.
 4.  Il canone di locazione annuo non deve superare il 40% dell’ammontare del reddito netto annuo del conduttore. ( è previsto un garante che si coobblighi)

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