Fidejussioni rilasciate da Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. Lgs. 385/93
Ricordi cosa è la fideiussione? Ricapitoliamo. E' una forma di garanzia che viene richiesta per ottenere beni o sevizi: mutui, contratti d’affitto, visto turistico, è indispensabile per partecipare a gare d’appalto.
I soggetti coinvolti sono tre:
In particolare ti parlerò di come il nuovo decreto legislativo abbia cambiato le carte in tavola per questi istituti di credito.
Chiariamo prima di tutto che le società finanziarie per poter operare nel settore fideiussioni devono essere iscritte in albi specifici della Banca D’Italia: l’albo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e l’albo 107 TUB.
Con l’introduzione del D .Lgs. 12 Settembre 2012 n° 169, cambia lo scenario Italiano delle fideiussioni. Gli intermediari finanziari che rilasciano fideiussioni devono rispettare una serie di criteri. In pratica, il Legislatore ha abrogato sia l'Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93di, sia l'Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93 degli Intermediari finanziari.
Di conseguenza gli intermediari finanziari che prima facevano riferimento a questi due elenchi sono confluiti in un Albo Unico. Gli intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico che intendono esercitare l'attività di rilascio delle fideiussioni devono allinearsi ad alcune caratteristiche:
E tu cosa ne pensi? Hai già usufruito dei servizi di un intermediario finanziario? E se invece sei un professionista del settore qual è la tua opinione sulla recente normativa? Racconta la tua esperienza nei commenti.
- Il contraente: colui che richiede la fideiussione.
- Il beneficiario: colui che ne beneficia essendo garantito dal contratto fideiussorio.
- Il fideiussore: il garante che interviene nel momento in cui il contraente risulta insolvente.
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Chi si rivolge alle società finanziare?
Di solito, a questi istituti di credito si orientano privati o società di capitali. A differenza delle banche, non richiedono di depositare fondi per garantire il rilascio della fideiussione ma solo il pagamento di un premio.Con l’introduzione del D .Lgs. 12 Settembre 2012 n° 169, cambia lo scenario Italiano delle fideiussioni. Gli intermediari finanziari che rilasciano fideiussioni devono rispettare una serie di criteri. In pratica, il Legislatore ha abrogato sia l'Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93di, sia l'Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93 degli Intermediari finanziari.
Di conseguenza gli intermediari finanziari che prima facevano riferimento a questi due elenchi sono confluiti in un Albo Unico. Gli intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico che intendono esercitare l'attività di rilascio delle fideiussioni devono allinearsi ad alcune caratteristiche:
- Costituirsi in una società per azioni.
- Capitale sociale versato non inferiore 1,5 milioni di euro. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità. Sai cosa sono? Per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob. Questi titoli devono essere valutati al prezzo di mercato.
- Mezzi patrimoniali non inferiori 2,5 milioni di euro.
- Oggetto sociale che annunci chiaramente attività prevalente, ovvero il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
E tu cosa ne pensi? Hai già usufruito dei servizi di un intermediario finanziario? E se invece sei un professionista del settore qual è la tua opinione sulla recente normativa? Racconta la tua esperienza nei commenti.
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