Polizza di RC professionale per Presidente di collegio disciplinare per ordine dei professionisti

Far parte del collegio disciplinare di un ordine professionale o esserne il presidente è senz’altro motivo li lustro per la propria carriera, ma è anche un sentiero ispido e colmo di pericoli, un percorso che ha anche i suoi obblighi.

Infatti, se fai o farai parte del collegio disciplinare come consigliere o presidente, avrai bisogno di una polizza che possa assicurarti nell’ambito del ruolo che vai a ricoprire. Questo provvedimento va a ricoprire chiunque eserciti una qualsiasi azione in virtù ci consigliere, in altre parole è coperto anche il dipendete per per un qualsivoglia motivo compie un atto facendo le veci di consigliere.

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Gli atti illeciti contestabili e coperti dalla polizza sono moltissimi e possono essere di varia natura, ad esempio: millantata autorità, diffamazione, omissione, negligenza, fino all’inadempienza di un dovere.

Il pagamento del rimborso in favore della parte lesa, avviene unicamente dopo il reclamo di quest’ultima, ovvero attraverso la cosiddetta formula del “claims made”. Quindi anche a danno avvenuto senza alcun reclamo non vi sarà alcuna iniziativa  di rimborso da parte del fideiussore.

Ecco, parliamo del fideiussore. Chi può garantire il professionista? Quali sono i criteri? Solitamente gli istituti di credito maggiormente in gioco in questo nuovo settore sono le agenzie assicurative. Necessaria però anche l’iscrizione all’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, baluardo che delinea un preciso schema predisposto entro cui l’agenzia e di conseguenza il contratto stesso, possono spaziare.

Le peculiarità del contratto possono essere molte. Bisogna stabilire il tetto massimo per il rimborso, come anche la quantità di tempo per cui il contratto è valido anche retroattivamente, la formula di rinnovo periodico della polizza e altri parametri.

Ovviamente la polizza ha un costo per il contraente: il consigliere che usufruirà del servizio reso dal proprio fideiussore, dovrà pagare sotto forma di un “premio”, ovvero un versamento in favore dell’istituto di credito, senza il quale non può avvenire la stipula del contratto.


Polizza di RC professionale per iscritti ad albo professionale

Spostandoci invece nell’ambito dei liberi professionisti agli albi professionali, la polizza di Responsabilità civile professionale rappresenta l’ultima frontiera in fatto di assicurazioni e non è molto dissimile da quanto trattato sino ad ora. I tratti salienti, burocraticamente parlando, sono simili.

Necessaria per legge dal 12 agosto 2013, l’obbligo che disciplina tale provvedimento è fissato dal D.P.R. 137/2012 - 14/08/2012.

La “Riforma delle professioni” recita infatti "il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale".

Partiamo da un chiaro esempio: è protetto dalla polizza l’architetto che commette un errore in fase di progettazione, sempre secondo i termini prestabiliti in fase di stipula del contratto.

Anche in questo caso il compenso del fideiussore è versato sotto forma di un “premio” in denaro. Nonostante sia un costo aggiuntivo per il libero professionista, il governo ha varato questa legge per facilitare un sereno svolgimento della professione, a tutela sia del cliente che del professionista stesso.

Di fatto la polizza di Responsabilità civile professionale rappresenta l’anello di congiunzione definitivo tra l’assistito e il professionista, libero di esercitare la professione, conscio della copertura finanziaria contratta.

Questa polizza non è rivolta a tutti. Questo tipo di assicurazione è principalmente dedicata agli iscritti agli albi professionali. Alcuni esempi possono essere il personale medico sanitario (chirurghi, medici, odontoiatri e dentisti), gli avvocati, gli architetti, i commercialisti.

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