QUALI SONO I SOGGETI CHE POSSONO RILASCIARE LE ATTESTAZIONI DI CAPACITA’ FINANZIARIA PER L’ISCRIZIONE O IL RINNOVO ALL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI ?
La
normativa che stabilisce inequivocabilmente chi siano i soggetti abilitati al
rilascio delle attestazioni di capacità
finanziaria utili alla dimostrazione dell’idoneità
finanziaria è il Decreto
Dirigenziale del 25/11/2011 del Ministero dei Trasporti il quale prevede, all’art.
7, prevede che un autotrasportatore può dimostrare il Requisito di Idoneità
finanziaria tramite:
1 Attestazione rilasciata da
un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3 Tramite un assicurazione di
responsabilità professionale.
Quindi
sembra chiaro, i soggetti che possono rilasciare le attestazioni di capacità
finanziaria per dimostrare l’Idoneità finanziaria sono :
1.
Il Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Revisori
2.
La Banca
3.
Una compagnia di assicurazioni abilitata ad operare in Italia
4.
Un Intermediario finanziario ex art 107 abilitato al rilascio di
fideiussioni
Ma la legge di stabilità n.
2679-bis-B,
che apporta una modifica sostanziale sulla dimostrazione dell’idoneità
finanziaria da parte di un Autotrasportatore, modifica anche i soggetti che
possono rilasciare questo tipo di attestazione ?
La confusione nasce dal
fatto che il comma 19 alla pagina 112 del Decreto di stabilità , nel secondo
capoverso è scritto che dopo il terzo anno di attività l’autotrasportatore
dimostra l’idoneità finanziaria tramite:
·
Attestazione rilasciata dal Revisore dei conti abilitato ( come
nel Decreto Dirigenziale del 2011)
·
O tramite Attestazione rilasciata sotto forma di fideiussione assicurativa o bancaria
Il Decreto di
Stabilità esclude la possibilità di dimostrare l’idoneità finanziaria tramite
la polizza di RC professionale dal terzo anno di iscrizione all’albo degli
autotrasportatori in poi, NON modifica i soggetti che possono rilasciare tali
fideiussioni.
Già nel Decreto
dirigenziale del 2011 all’art 7, LETTERA B, recita: “Attestazione rilasciata da una o più
Banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati
ed iscritti nei rispettivi albi fideiussione assicurativa o bancaria, sotto forma di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa”.
Quindi la forma
rimane la stessa ed è ripresa con le stesse parole nel Decreto di stabilità
alla pagina 112, comma 19 , secondo capoverso.
Non ci sono
dubbi, gli Intermediari finanziari ex art 107, abilitati al rilascio di
fideiussioni, possono rilasciare la garanzia sotto forma di fideiussione come
previsto, prima dal Decreto Dirigenziale del 2011 e poi, come confermato dalla
Legge di Stabilità n. 2679 bis – B.
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