Legge 2 agosto 2004, n. 210
Legge 2 agosto 2004, n. 210
"Delega al Governo
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2004
ART. 1.
(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).
(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti
legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire
e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le
modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con
le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princípi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi.
ART. 2.
(Definizioni).
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
a) per "acquirente", la persona
fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire,
ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un
proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il
quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in
proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per "costruttore",
l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che
vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing,
che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non
immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui
lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la
realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da
terzi;
c) per "situazione di crisi", la
situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia
stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto
del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa.
ART. 3.
(Princípi e criteri direttivi della delega legislativa).
(Princípi e criteri direttivi della delega legislativa).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) prevedere, ferme restando le disposizioni
contenute negli articoli 2645-bis,
2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se
del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei
procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente
discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento
di un immobile da costruire;
b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità
delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente e la modifica
dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
c) prevedere l'obbligo del costruttore di
procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del
contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi
dell'articolo 2, di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni
altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora
riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o
dell'atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle che è pattuito
debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;
d) prevedere che la fideiussione di cui
alla lettera c) sia rilasciata da
una banca, da un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che
la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una
situazione di crisi, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del
valore di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e
delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per
conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta
ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della
garanzia fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita
restituzione di quanto indicato alla lettera c),
indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una situazione di
crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
e) prevedere forme di tutela
dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca altresí
garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina
per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;
f) istituire un Fondo di solidarietà a
beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a
fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di
entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure
implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita delle
somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato
conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene;
g) prevedere che le risorse destinate ad
alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere per il bilancio dello
Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli
altri enti territoriali, attraverso la previsione e l'istituzione, per un
periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un
contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto
dalla lettera c), individuando lo
stesso in misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla
medesima lettera c); prevedere
che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la
fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalità del
versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il
limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le
modalità del versamento siano indicate nell'ultimo dei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge;
h) individuare il soggetto gestore del
Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del
Fondo medesimo;
i) prevedere che il Fondo sia articolato in
sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati
su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una
gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità
del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del
Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto
della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono
richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione
sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria
alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell'acquirente di cui alla
lettera f) degli immobili ubicati
nel territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano
utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in
cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori
modalità di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; prevedere
che l'ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l'indennizzo nei casi
previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il
recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese;
l) disciplinare i requisiti e le modalità
di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera f) prevedendo che ciò possa avvenire per
una sola volta da parte di un singolo soggetto;
m) disciplinare i contenuti del contratto
preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto
di un immobile da costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi
indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la
tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le
modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di iscrizioni
ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di
costruire, la planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze di
uso esclusivo nonché l'indicazione dell'appaltatore;
n) prevedere norme dirette a rendere
effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati
all'articolo 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'eventuale
cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da
costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità
nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto
definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa.
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